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Il
1 settembre 2016 il Ministero degli Interni ha emanato una circolare
che, di fatto, abolisce l'obbligo di documentare su modulo cartaceo le
attività svolte dai conducenti professionali in assenza di
cronotachigrafo.
E' ormai risaputo da diversi anni che i conducenti professionali, che
operano nell'autotrasporto, hanno l'obbligo di registrare le loro
attività attraverso il cronotachigrafo, per verificare che i loro ritmi
di lavoro siano compatibili con i principi della sicurezza, nonché per
regolamentare e garantire adeguati livelli di concorrenza nel mercato
dell'autotrasporto.
Quello che, però, non sempre sembra essere altrettanto chiaro, è che
l'obbligo di registrazione prevede che un conducente documenti tutta la
propria attività, lavorativa e di vita, quindi anche al di fuori
dell'orario e del posto di lavoro.
In altre parole: anche quando il conducente non dispone di un
cronotachigrafo per registrare, il conducente ha obbligo di documentare
ciò che fa, scegliendo fra Lavoro, Disponibilità e Riposo.
Il nuovo Regolamento CE 165/2014 all'articolo 34 precisa che, un
conducente che svolge delle attività non sul veicolo (compreso il
riposo) e che, quindi, non ha un cronotachigrafo per registrarle, ha
l'obbligo di provvedere manualmente alla registrazione quando tornerà a
bordo e disporrà del cronotachigrafo.
Tale registrazione dovrà avvenire sulla smartcard cronotachigrafica se
si usa un cronotachigrafo digitale. Si utilizzerà, invece, il retro dei
dischi cartacei in caso di utilizzo di un cronotachigrafo analogico.
Fino ad ora avveniva che determinate attività, svolte in assenza di
cronotachigrafo, dovevano essere documentato attraverso un modulo
cartaceo: l'Attestato dell'Attività del Conducente, che più comunemente
viene chiamato "Modulo Assenze" oppure "Giustifica".
Il modulo cartaceo era stato istituito dal Decreto Legislativo n° 144
del 04/08/2008 ed in sua assenza era prevista una sanzione minima di
155 €, oltre all'obbligo di produrre il modulo mancante entro 30 giorni
presso un Comando di Polizia.
L'obbligo di utilizzare il modulo cartaceo si aveva nei seguenti casi:
- Guida di veicoli non rientranti nell'ambito di applicazione del Reg. CE 561/2006 (ad esempio furgoni al di sotto dei 35 q.li)
- Svolgimento di altri lavori (ad esempio in officina, in magazzino, in piazzale, etc.)
Da
ora in avanti non sarà più obbligatorio produrre il modulo cartaceo
("Modulo Assenze") in nessuno dei 6 casi previsti e, in caso di assenza
del modulo cartaceo, non potranno essere più applicate sanzioni per
questo motivo.
Attenzione però... Questo non vuol dire che sia sparito l'bbligo di
registrare le attività svolte in assenza di cronotachigrafo !!
Infatti, quando il conducente svolgerà attività in assenza di
cronotachigrafo, dovrà sempre e comunque provvedere a registrarle
manualmente: sulla propria smartcard oppure sul retro del disco.
Egli potrà, però, usare ancora il modulo cartaceo in caso di difficoltà o impossibilità ad effettuare la registrazione manuale.
Ovvero: il modulo cartaceo non rappresenta più un obbligo, ma è una
facoltà che consente di assolvere un altro obbligo, che è quello di
registrare sempre e comunque le attività di vita e lavorative del
conducente professionale.
Per quanto sopra, in assenza di modulo cartaceo e in assenza pure di
registrazione manuale delle attività, le autorità non potranno più
sanzionare l'assenza di modulo cartaceo (155 € ai sensi del D.Lgs
144/2008) , ma sanzioneranno l'assenza di registrazioni
cronotachigrafiche (51 € ai sensi dell'art. 19 della Legge 727/78).
Le fonti normative di tutto quanto è stato fin qui descritto, tutte allegate a questo articolo, sono le seguenti:
Regolamento CE 165/2014 - Art. 34 : obbligo di registrare manualmente
le attività svolte in assenza di cronotachigrafo e invito agli Stati
membri a non richiedere moduli cartacei per attestare le stesse
attività.
Nota Chiarificativa n° 7 della Commissione Europea
Circolare Ministero Interno N° 300/A/5933/16/111/20/3 del 01/09/2016
Un'ultima considerazione...
La divulgazione e l'applicazione di questa "novità" non sarà di sicuro
istantanea e ci vorrà del tempo affinché tutti gli organi di controllo
la recepiscano.
Il suggerimento è quello di continuare ancora a produrre i moduli
assenze per un po' di mesi, tenendo sempre a bordo dei veicoli una
copia delle normative qui allegate.
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DL 144/2008
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