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CAPO V

SERVIZI PUBBLICI LOCALI

Art. 18
(Promozione della concorrenza nei servizi pubblici locali)

1.    L'organizzazione dello svolgimento dei servizi pubblici locali in ambiti o bacini territoriali ottimali e omogenei individuati anche in riferimento a dimensioni tali da consentire economie di scala e di differenziazione idonee a massimizzare l'efficienza del servizio costituisce principio generale dell'ordinamento nazionale cui le Regioni si conformano ai seni dell'art. 117, comma 2, lettere e) ed s) della Costituzione entro il termine del 30 giugno 2012. Decorso inutilmente il termine indicato, il Consiglio dei Ministri esercita i poteri sostitutivi di cui all'art. 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131.

2.    L'art. 4, comma 3, del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito nella legge 14 settembre 2011, n. 148 è sostituito dal seguente: "La delibera di cui al comma precedente è adottata previo parere obbligatorio dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato, che si pronuncia entro sessanta giorni, sulla base dell'istruttoria svolta dall'ente locale, in merito all'esistenza di ragioni idonee e sufficienti all'attribuzione di diritti di esclusiva e alla correttezza della scelta eventuale di procedere all'affidamento simultaneo con gara di una pluralità di servizi pubblici locali. La delibera e il parere sono resi pubblici".

3.    L'art. 4, comma 4 del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito nella legge 14 settembre 2011, n. 148 è sostituito dal seguente: " l'invio all'Autorità garante della concorrenza e del mercato, per il parere obbligatorio, della verifica di cui al comma 1 e del relativo schema di delibera quadro di cui al comma 2, è effettuato entro dodici mesi dall'entrata in vigore del presente decreto e poi periodicamente secondo i rispettivi ordinamenti degli enti locali. La delibera quadro di cui al comma 2 è comunque adottata prima di procedere la conferimento e al rinnovo della gestione dei servizi, entro trenta giorni dal parere dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato. In assenza della delibera, l'ente locale non può procedere all'attribuzione di diritti di esclusiva ai sensi del presente articolo.".

4.  Al comma 13 dell'art. 4 del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito nella legge 14 settembre 2011, n. 148 sono apportate le seguenti modificazioni:

 

a)  Le parole: "somma complessiva di 900.000 euro annui" sono sostituite dalle seguenti: "somma complessiva di 200.000 euro annui";

b)  Alla fine del comma sono aggiunte le parole: "In deroga, la gestione "in house" è consentita per un periodo massimo di cinque anni a decorrere dal 31 dicembre 2012 nel caso di azienda risultante dalla fusione, entro la medesima data, di preesistenti gestioni dirette tale da configurare un unico gestore del servizio a livello di ambiti o di bacini territoriali ottimali.".

5.  Dopo il comma 14 dell'art. 4 del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito nella legge 14 settembre 2011, n. 148, sono inseriti i seguenti:

"13-bis. L'applicazione delle procedure previste dal presente articolo da parte di Comuni, Province e Regioni costituisce elemento di valutazione della virtuosità degli stessi enti ai sensi dell'articolo 20, comma 3, del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito dalla legge 15 luglio 2011, n. 111" "13-ter. Fatti salvi i finanziamenti ai progetti cofinanziati con fondi europei, i finanziamenti concessi a valere su risorse pubbliche statali sono prioritariamente attribuiti agli enti di governo degli amibiti o dei bacini territoriali ottimali.".

 

6.  Dopo il comma 14 dell'art. 4 del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito nella legge 14 settembre 2011, n. 148, è inserito il seguente:

"14-bis. Nelle more dell'adozione del decreto ministeriale di cui all'articolo 18, comma 2 - bis del decreto legge 25 luglio 2008, n. 112 e fatti salvi gli impegni assunti in convenzioni, contratti di servizio o di programma già sottoscritti entro la data di entrata in vigore del presente decreto con riferimento all'attuazione dei piani d'ambito, le società di cui al comma precedente, con la sola eccezione di quelle consentite ai fini dell'aggregazione ai sensi dell'ultimo periodo del comma 13, possono contrarre mutui per la realizzazione di investimenti nel limite in cui l'importo degli interessi di ciascuna rata annuale d'ammortamento, gravante sul bilancio dell'azienda, sommato all'ammontare degli interessi dei mutui precedentemente contratti, non superi il 25 per cento delle entrate effettive dell'azienda accertate in base al bilancio dell'esercizio precedente"

7.     All'art. 4, comma 32 del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito nella legge 14 settembre 2011, n. 148, alla lettera a) in fine le parole " alla data del 31 marzo 2012" sono sostituite con le seguenti "alla data del 31 dicembre 2012"

8.   All'art. 4, comma 34 del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito nella legge 14 settembre 2011, n. 148, le parole "il servizio di trasporto ferroviario regionale, di cui al decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422" sono soppresse.

9. Il presente articolo non si applica al servizio idrico per il quale rimangono ferme le competenze dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas previste dall'art. 21 comma 19, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214


Art. 19
(Privatizzazione dei servizi pubblici locali)

1.    Fermo quanto previsto dall'articolo 14, comma 32, del decreto - legge 31 magio 2010, n. 78, convertito nella legge 30 luglio, n, 122, i Comuni, quando sussistono esigenze di promozione dell'ampliamento dei mercati e dì ripianamento delle proprie posizione debitorie, hanno facoltà di cedere le proprie quote di partecipazioni in società, secondo procedure aperte, nelle quali sia garantita la parità di condizioni di gara, la più ampia trasparenza e conoscibilità e comunicano l'esito entro il 30 settembre 2012 all'Ufficio di cui all'articolo .... Comma 1, del presente...

2.    In caso di omessa comunicazione sulla dismissione, possono essere esercitati i poteri sostitutivi di cui all'art. 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131.

Art. 20
(Aziende speciali e istituzioni)

1. All'articolo 114 del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

        a)       Al comma 1 dopo le parole "ente locale" sono inserite le seguenti: "per la gestione di servizi       diversi dai servizi di interesse economico generale";

b)       Dopo il comma 5 è inserito il seguente:

"5-bis. Le aziende speciali e le istituzioni sono assoggettate al patto di stabilità interno secondo le modalità definite, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri dell'interno e degli affari regionali, sentita la Conferenza Unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, da emanare entro il 30 giugno 2012. Alle aziende speciali ed alle istituzioni si applicano le disposizioni del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, nonché le disposizioni che stabiliscono, a carico degli enti locali: divieti o limitazioni alle assunzioni di personale; contenimento degli oneri contrattuali e delle altre voci di natura retributiva o indennitaria e per consulenze anche degli amministratori; obblighi e limiti alla partecipazione societaria degli enti locali; nonché tutte le norme che costituiscono, comunque, principi di coordinamento della finanza pubblica. Gli enti locali vigilano sull'osservanza del presente comma da parte dei soggetti indicati ai periodi precedenti."; e) Al comma 8 dopo le parole "seguenti atti" sono inserite le seguenti: "da sottoporre all'approvazione del Consiglio Comunale".

                                       

                                                                                          Art 21

                                      (Obblighi informativi dei concessionari e affidatari nei servizi pubblici locali)

1.     I concessionari e gli affidatari di servizi pubblici locali, a seguito di specifica richiesta, sono tenuti a fornire agli enti locali che decidono di bandire la gara per l'affidamento del relativo servizio i dati concernenti le caratteristiche tecniche degli impianti e delle infrastrutture, il loro valore contabile iniziale, le rivalutazioni e gli ammortamenti e ogni altra informazione necessaria per definire i bandi.

2.     Fermo restando quanto previsto dagli articoli 3 della legge 10 ottobre 1990, n. 287 e 102 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, il ritardo nella comunicazione oltre il termine di giorni sessanta dall'apposita richiesta e la comunicazione di informazioni false integrano illecito che il prefetto, su richiesta dell'ente locale, sanziona con una sanzione amministrativa pecuniaria, irrogata ai sensi della legge 24 novembre 1981, n. 689, da un minimo di euro 5000 ad un massimo di euro 500.000.

 

CAPO VI TRASPORTI

Art. 22

(Autorità di regolazione dei trasporti)

1.  All'articolo 37 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla legge 22 dicembre
2011, n. 214, i commi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti:

"1. Decorsi sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, l'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n, 163, e successive modificazioni, ferme restando le competenze previste dalla vigente normativa, esercita inoltre le funzioni previste dal presente artìcolo,

2.  L'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture è competente nei
settori, autostradale, ferroviario, aeroportuale, portuale e della mobilit
à urbana collegata a stazioni,
aeroporti e porti e in particolare provvede:

1)     A garantire condizioni di accesso eque e non discriminatorie alle infrastrutture e alle reti, autostradali, ferroviarie, aeroportuali, portuali e alla mobilità urbana collegata a stazioni, aeroporti e porti;

2)   A definire, se ritenuto necessario in relazione alle condizioni di concorrenza effettivamente esistenti nei singoli mercati, i criteri per la fissazione da parte dei soggetti competenti delle tariffe, dei canoni e dei pedaggi, tenendo conto dell'esigenza di assicurare l'orientamento ai costi e l'equilibrio economico delle imprese regolate, alla luce degli oneri di servizio pubblico imposti e delle eventuali sovvenzioni pubbliche concesse;

3)   A stabilire le condizioni minime di qualità dei servìzi di trasporto connotati da oneri dì servizio pubblico o sovvenzionati;

4)   A definire gli schemi dei bandi delle gare per l'assegnazione dei servizi di trasporto in esclusiva e delle convenzioni da inserire nei capitolati delle medesime gare;

5)     Con particolare riferimento al settore autostradale, a rivedere, entro il 31 dicembre 2012 e con effetto dall'anno successivo, i sistemi tariffari dei pedaggi relativi alle concessioni in essere applicando il metodo del price cap, con determinazione dell'indicatore di produttività x a cadenza quinquennale per ciascuna concessione; in caso di mancata determinazione dei nuovi criteri tariffari nel termine indicato, i livelli delle tariffe restano fissati a quelli definiti nel 2012 e non possono subire alcun incremento fino alla rideterminazione secondo il metodo previsto nel periodo precedente; a definire gli schemi di concessione da inserire nei bandi di gara relativi alla gestione o costruzione; a definire gli schemi dei bandi relativi alle gare cui sono tenuti i concessionari autostradali; a definire gli ambiti ottimali di gestione delle tratte autostradali, allo scopo di promuovere una gestione plurale sulle diverse tratte e stimolare la concorrenza per confronto;

6)   Con particolare riferimento al servizio taxi, ad adeguare i livelli dì offerta del servizio taxi, delle tariffe e della qualità delle prestazioni alle esigenze dei diversi contesti urbani, in particolare per quanto riguarda le città metropolitane, secondo i criteri di ragionevolezza e proporzionalità, allo scopo di garantire il diritto di mobilità degli utenti nel rispetto dei seguenti principi:

a) L'incremento del numero delle licenze, ove ritenuto necessario anche in base a un'analisi per confronto nell'ambito di realtà comunitarie comparabili, è accompagnato da adeguate compensazioni da corrispondere una tantum a favore di coloro che sono già titolari di licenza o utilizzando gli introiti derivanti dalla messa all'asta delle nuove licenze, oppure attribuendole a chi già le detiene, con facoltà di vendita o affitto, in un termine congruo oppure attraverso altre adeguate modalità;

b) Consentire a un medesimo soggetto di avere la titolarità di più licenze, con la possibilità di essere sostituiti alla guida da chiunque abbia i requisiti di professionalità e moralità richiesti dalla normativa vigente;

e) Prevedere la possibilità di rilasciare licenze part time e di consentire ai titolari di licenza una maggiore flessibilità nella determinazione degli orari di lavoro, salvo l'obbligo di garanzia di un servizio minimo per ciascuna ora del giorno;

d) Consentire ai possessori di licenza di esercitare la propria attività anche al di fuori dell'area per la quale sono state originariamente rilasciate;

e) Consentire una maggiore libertà nell'organizzazione del servizio così da poter sviluppare nuovi servìzi integrativi come, ad esempio, il taxi a uso collettivo o altre forme;

f)  Consentire una maggiore libertà nella fissazione delle tariffe, la possibilità di una loro corretta e trasparente pubblicizzazione, fermo restando la determinazione autoritativa di quelle massime a tutela dei consumatori"

2. All'artìcolo 37 del decreto - legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n, 2145, al comma 3 sono soppresse le parole "individuata ai sensi del medesimo comma", al comma 5 sono soppresse le parole "individuata ai sensi del comma 2" e al comma 6, lettera a), sono soppresse le parole "individuata dal comma 2". All'articolo 36 del decreto - legge 6 luglio 2011, n. 111, al comma 2 è abrogata la lettera e).

                          

                          Art. 23

(indipendenza di Rete ferroviaria italiana s.p.a, dalle imprese operanti nel settore dei trasporti)

1.  Al fine di consentire il raggiungimento di una piena autonomia ed indipendenza del gestore dell'infrastruttura ferroviaria, sul piano giuridico, organizzativo e decisionale, dalle imprese operanti nel settore dei trasporti, come previsto dall'articolo 11, comma 1, del decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 188, e successive modificazioni, recante l'attuazione delle direttive 2001/12/CE, 2001/13/CE e 2001/14/CE in materia ferroviaria, le azioni della società Rete ferroviaria italiana sono cedute al Ministero dell'economia e delle finanze, che esercita i diritti dell'azionista d'intesa con il Ministero dello sviluppo economico.

2.  Rimangono impregiudicati in capo a Rete ferroviaria italiana s.p.a, gli effetti del provvedimento di concessione di cui al decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 31 ottobre 2000, n. 138/T, e successive modificazioni, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, del
predetto decreto.

                          Art. 24

(Eliminazione dell'obbligo di applicare i contratti collettivi di settore nel trasporto ferroviario)

1. All'art. 38, comma 1, del decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 188, come modificato dall'articolo 8 del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, sono apportate le seguenti modifiche:

a)           le parole "ed i contratti collettivi nazionali di settore" sono soppresse.

b)      la lettera b -bis) è soppressa.

 

 






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