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CAPO
V
SERVIZI
PUBBLICI LOCALI
Art.
18
(Promozione
della concorrenza nei servizi pubblici locali)
1.
L'organizzazione dello svolgimento dei
servizi pubblici
locali in ambiti o bacini territoriali ottimali e omogenei individuati
anche in
riferimento a dimensioni tali da consentire economie di scala e di
differenziazione idonee a massimizzare l'efficienza del servizio
costituisce
principio generale dell'ordinamento nazionale cui le Regioni si
conformano ai
seni dell'art. 117, comma 2, lettere e) ed s) della Costituzione entro
il
termine del 30 giugno 2012. Decorso inutilmente il termine indicato, il
Consiglio dei Ministri esercita i poteri sostitutivi di cui all'art. 8
della legge
5 giugno 2003, n. 131.
2.
L'art. 4, comma 3, del decreto
legge 13 agosto 2011, n.
138, convertito nella legge 14 settembre 2011, n. 148 è sostituito dal seguente: "La delibera
di cui al comma
precedente è adottata previo parere
obbligatorio dell'Autorità garante della concorrenza e del
mercato, che si pronuncia entro sessanta giorni, sulla base
dell'istruttoria
svolta dall'ente locale, in merito all'esistenza di ragioni idonee e
sufficienti all'attribuzione di diritti di esclusiva e alla correttezza
della
scelta eventuale di procedere all'affidamento simultaneo con gara di
una
pluralità di servizi pubblici locali. La
delibera e il parere sono
resi pubblici".
3. L'art. 4, comma 4 del decreto
legge 13 agosto 2011, n. 138,
convertito nella legge 14 settembre 2011, n. 148 è sostituito
dal seguente: " l'invio all'Autorità garante della
concorrenza e del mercato, per il parere obbligatorio, della verifica
di cui al
comma 1 e del relativo schema di delibera quadro di cui al comma 2, è effettuato entro dodici mesi
dall'entrata in vigore del
presente decreto e poi periodicamente secondo i rispettivi ordinamenti
degli
enti locali. La delibera quadro di cui al comma 2 è comunque adottata prima di procedere
la conferimento e al
rinnovo della gestione dei servizi, entro trenta giorni dal parere
dell'Autorità garante della concorrenza e del
mercato. In assenza della
delibera, l'ente locale non può procedere
all'attribuzione di diritti di esclusiva ai sensi del presente
articolo.".
4.
Al comma 13 dell'art. 4 del decreto
legge 13 agosto 2011,
n. 138, convertito nella legge
14 settembre 2011, n. 148 sono apportate le
seguenti modificazioni:
a)
Le parole: "somma complessiva di
900.000 euro
annui" sono sostituite dalle seguenti: "somma complessiva di 200.000
euro annui";
b)
Alla fine del comma sono aggiunte le
parole: "In
deroga, la gestione "in house" è consentita
per un periodo massimo di cinque anni a decorrere dal 31 dicembre 2012
nel caso
di azienda risultante dalla fusione, entro la medesima data, di
preesistenti
gestioni dirette tale da configurare un unico gestore del servizio a
livello di
ambiti o di bacini territoriali ottimali.".
5.
Dopo il comma 14 dell'art. 4 del decreto legge
13 agosto 2011, n. 138, convertito nella legge 14 settembre 2011, n. 148,
sono inseriti i seguenti:
"13-bis.
L'applicazione delle procedure previste dal presente articolo da parte
di
Comuni, Province e Regioni costituisce elemento di valutazione della
virtuosità degli stessi enti ai sensi
dell'articolo 20, comma 3, del
decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito dalla legge 15 luglio
2011, n.
111" "13-ter. Fatti salvi i finanziamenti ai progetti cofinanziati
con fondi europei, i finanziamenti concessi a valere su risorse
pubbliche
statali sono prioritariamente attribuiti agli enti di governo degli
amibiti o
dei bacini territoriali ottimali.".
6.
Dopo il comma 14 dell'art. 4 del decreto legge
13 agosto 2011, n. 138, convertito nella legge 14 settembre 2011, n.
148, è inserito il seguente:
"14-bis.
Nelle more dell'adozione del decreto ministeriale di cui all'articolo
18, comma
2 - bis del decreto legge 25 luglio 2008, n. 112 e fatti salvi gli
impegni
assunti in convenzioni, contratti di servizio o di programma già sottoscritti entro la data di entrata
in vigore del
presente decreto con riferimento all'attuazione dei piani d'ambito, le
società di cui al comma precedente, con la
sola eccezione di
quelle consentite ai fini dell'aggregazione ai sensi dell'ultimo
periodo del
comma 13, possono contrarre mutui per la realizzazione di investimenti
nel
limite in cui l'importo degli interessi di ciascuna rata annuale
d'ammortamento, gravante sul bilancio dell'azienda, sommato
all'ammontare degli
interessi dei mutui precedentemente contratti, non superi il 25 per
cento delle
entrate effettive dell'azienda accertate in base al bilancio
dell'esercizio
precedente"
7.
All'art. 4, comma 32 del decreto legge
13 agosto 2011, n.
138, convertito nella legge 14 settembre 2011, n. 148, alla lettera a)
in fine
le parole " alla data del 31 marzo 2012" sono sostituite con le
seguenti "alla data del 31 dicembre 2012"
8.
All'art. 4, comma 34
del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito nella legge 14
settembre
2011, n. 148, le parole "il servizio di trasporto ferroviario
regionale,
di cui al decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422" sono soppresse.
9. Il presente articolo non si applica
al servizio idrico
per il quale rimangono ferme le competenze dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas
previste dall'art. 21
comma 19, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla
legge 22
dicembre 2011, n. 214
Art. 19
(Privatizzazione dei servizi pubblici locali)
1.
Fermo quanto previsto dall'articolo
14, comma 32, del
decreto - legge 31 magio 2010, n. 78, convertito nella legge 30 luglio,
n, 122,
i Comuni, quando sussistono esigenze di promozione dell'ampliamento dei
mercati
e dì ripianamento delle proprie posizione
debitorie, hanno
facoltà
di
cedere le proprie quote di partecipazioni
in società, secondo procedure aperte, nelle
quali sia garantita la
parità di condizioni di gara, la più ampia
trasparenza e conoscibilità e comunicano l'esito entro il
30 settembre 2012 all'Ufficio di cui all'articolo .... Comma 1, del
presente...
2.
In caso di omessa comunicazione sulla
dismissione, possono
essere esercitati i poteri sostitutivi di cui all'art. 8 della legge 5
giugno
2003, n. 131.
Art.
20
(Aziende
speciali e istituzioni)
1. All'articolo 114 del
decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267, e successive modificazioni,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a)
Al comma 1 dopo le parole "ente
locale" sono
inserite le seguenti: "per la gestione di servizi
diversi dai servizi di
interesse economico generale";
b)
Dopo il comma 5 è inserito il
seguente:
"5-bis.
Le aziende speciali e le istituzioni sono assoggettate al patto di
stabilità interno secondo le modalità definite, con
decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i
Ministri
dell'interno e degli affari regionali, sentita la Conferenza Unificata
di cui
all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e
successive
modificazioni, da emanare entro il 30 giugno 2012. Alle aziende
speciali ed
alle istituzioni si applicano le disposizioni del decreto legislativo
12 aprile
2006, n. 163, nonché le disposizioni che
stabiliscono, a carico degli enti locali: divieti o limitazioni alle
assunzioni
di personale; contenimento degli oneri contrattuali e delle altre voci
di
natura retributiva o indennitaria e per consulenze anche degli
amministratori;
obblighi e limiti alla partecipazione societaria degli enti locali;
nonché tutte le norme che costituiscono,
comunque, principi di
coordinamento della finanza pubblica. Gli enti locali vigilano
sull'osservanza
del presente comma da parte dei soggetti indicati ai periodi
precedenti.";
e) Al comma 8 dopo le parole "seguenti atti" sono inserite le
seguenti: "da sottoporre all'approvazione del Consiglio Comunale".
Art 21
(Obblighi
informativi dei concessionari e affidatari nei
servizi pubblici locali)
1.
I concessionari e gli affidatari di
servizi pubblici
locali, a seguito di specifica richiesta, sono tenuti a fornire agli
enti
locali che decidono di bandire la gara per l'affidamento del relativo
servizio
i dati concernenti le caratteristiche tecniche degli impianti e delle
infrastrutture, il loro valore contabile iniziale, le rivalutazioni e
gli
ammortamenti e ogni altra informazione necessaria per definire i bandi.
2.
Fermo restando quanto previsto dagli
articoli 3 della legge
10 ottobre 1990, n. 287 e 102 del Trattato sul funzionamento
dell'Unione
europea, il ritardo nella comunicazione oltre il termine di giorni
sessanta
dall'apposita richiesta e la comunicazione di informazioni false
integrano
illecito che il prefetto, su richiesta dell'ente locale, sanziona con
una
sanzione amministrativa pecuniaria, irrogata ai sensi della legge 24
novembre
1981, n. 689, da un minimo di euro 5000 ad un massimo di euro 500.000.
CAPO
VI TRASPORTI
Art.
22
(Autorità di regolazione dei trasporti)
1.
All'articolo 37 del decreto legge 6 dicembre
2011, n. 201, convertito dalla legge 22 dicembre
2011, n. 214, i commi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti:
"1.
Decorsi sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto, l'Autorità per la
vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, di cui
all'articolo 6 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n, 163, e
successive
modificazioni, ferme restando le competenze previste dalla vigente
normativa,
esercita inoltre le funzioni previste dal presente artìcolo,
2.
L'Autorità per la
vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture è competente nei
settori, autostradale, ferroviario, aeroportuale, portuale e della
mobilità urbana collegata a stazioni,
aeroporti e porti e in particolare provvede:
1)
A garantire condizioni
di accesso eque e non discriminatorie alle infrastrutture e alle reti,
autostradali, ferroviarie, aeroportuali, portuali e alla mobilità urbana collegata a stazioni,
aeroporti e porti;
2)
A definire, se
ritenuto necessario in relazione alle condizioni di concorrenza
effettivamente
esistenti nei singoli mercati, i criteri per la fissazione da parte dei
soggetti competenti delle tariffe, dei canoni e dei pedaggi, tenendo
conto
dell'esigenza di assicurare l'orientamento ai costi e l'equilibrio
economico
delle imprese regolate, alla luce degli oneri di servizio pubblico
imposti e
delle eventuali sovvenzioni pubbliche concesse;
3)
A stabilire le
condizioni minime di qualità dei servìzi di trasporto connotati da oneri dì servizio pubblico o sovvenzionati;
4)
A definire gli schemi
dei bandi delle gare per l'assegnazione dei servizi di trasporto in
esclusiva e
delle convenzioni da inserire nei capitolati delle medesime gare;
5)
Con particolare
riferimento al settore autostradale, a rivedere, entro il 31 dicembre
2012 e
con effetto dall'anno successivo, i sistemi tariffari dei pedaggi
relativi alle
concessioni in essere applicando il metodo del price cap, con
determinazione dell'indicatore di produttività x a cadenza
quinquennale per ciascuna concessione; in caso di mancata
determinazione dei
nuovi criteri tariffari nel termine indicato, i livelli delle tariffe
restano
fissati a quelli definiti nel 2012 e non possono subire alcun
incremento fino
alla rideterminazione secondo il metodo previsto nel periodo
precedente; a
definire gli schemi di concessione da inserire nei bandi di gara
relativi alla
gestione o costruzione; a definire gli schemi dei bandi relativi alle
gare cui
sono tenuti i concessionari autostradali; a definire gli ambiti
ottimali di
gestione delle tratte autostradali, allo scopo di promuovere una
gestione
plurale sulle diverse tratte e stimolare la concorrenza per confronto;
6)
Con particolare
riferimento al servizio taxi, ad adeguare i livelli dì offerta del servizio taxi, delle
tariffe e della qualità delle prestazioni alle esigenze dei
diversi contesti
urbani, in particolare per quanto riguarda le città metropolitane, secondo i criteri di
ragionevolezza e
proporzionalità, allo scopo di garantire il
diritto di mobilità degli utenti nel rispetto dei
seguenti principi:
a)
L'incremento del numero delle licenze, ove ritenuto necessario anche in
base a
un'analisi per confronto nell'ambito di realtà comunitarie
comparabili, è accompagnato da adeguate
compensazioni
da corrispondere una tantum a favore di coloro che sono già titolari di licenza o utilizzando gli
introiti derivanti
dalla messa all'asta delle nuove licenze, oppure attribuendole a chi già le detiene, con facoltà di vendita o
affitto, in un termine congruo oppure attraverso altre adeguate modalità;
b)
Consentire a un medesimo soggetto di avere la titolarità di più licenze, con la possibilità di essere sostituiti alla guida da
chiunque abbia i
requisiti di professionalità e moralità richiesti dalla normativa vigente;
e)
Prevedere la possibilità di rilasciare licenze part time
e di consentire ai titolari di licenza una maggiore flessibilità nella determinazione degli orari di
lavoro, salvo
l'obbligo di garanzia di un servizio minimo per ciascuna ora del giorno;
d)
Consentire ai possessori di licenza di
esercitare la
propria attività anche al di fuori dell'area per
la quale sono state originariamente rilasciate;
e)
Consentire una maggiore libertà nell'organizzazione del servizio così da poter sviluppare nuovi servìzi integrativi come, ad esempio, il
taxi a uso collettivo o
altre forme;
f)
Consentire una maggiore libertà nella fissazione delle tariffe, la
possibilità di una loro corretta e trasparente
pubblicizzazione, fermo
restando la determinazione autoritativa di quelle massime a tutela dei
consumatori"
2.
All'artìcolo 37 del decreto - legge 6 dicembre
2011, n. 201,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n, 2145,
al comma
3 sono soppresse le parole "individuata ai sensi del medesimo comma",
al comma 5 sono soppresse le parole "individuata ai sensi del comma
2" e al comma 6, lettera a), sono soppresse le parole "individuata
dal comma 2". All'articolo 36 del decreto - legge 6 luglio 2011, n.
111,
al comma 2 è abrogata la lettera e).
Art. 23
(indipendenza
di Rete
ferroviaria italiana s.p.a, dalle imprese operanti nel settore dei
trasporti)
1.
Al fine di consentire il raggiungimento di una
piena autonomia ed indipendenza del gestore dell'infrastruttura
ferroviaria, sul piano giuridico,
organizzativo e decisionale, dalle imprese operanti nel
settore dei trasporti, come previsto dall'articolo 11, comma 1,
del decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 188, e successive
modificazioni, recante
l'attuazione delle direttive
2001/12/CE, 2001/13/CE e 2001/14/CE in materia ferroviaria, le azioni
della
società
Rete ferroviaria italiana sono cedute al Ministero dell'economia e
delle finanze,
che esercita i diritti
dell'azionista d'intesa con il Ministero dello sviluppo economico.
2. Rimangono
impregiudicati in capo a Rete
ferroviaria italiana s.p.a, gli effetti del provvedimento di
concessione di cui al decreto del Ministro dei trasporti e
della navigazione 31 ottobre 2000, n. 138/T, e successive
modificazioni, ai sensi dell'articolo 1,
comma 3, del
predetto decreto.
Art. 24
(Eliminazione
dell'obbligo di
applicare i contratti collettivi di settore nel trasporto ferroviario)
1.
All'art. 38, comma 1, del decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 188,
come
modificato dall'articolo 8 del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138,
convertito
dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, sono apportate le seguenti
modifiche:
a)
le
parole "ed i contratti collettivi nazionali di settore" sono
soppresse.
b)
la lettera b -bis) è soppressa.
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