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estratto dalla crcolare N.300/A/1/52739/109/123/3/4 del 14 luglio 2006 emanata dal Ministero dell'Interno Dipartimento della Pubblica Sicurezza.


1.2 Uso delle cinture di sicurezza sugli autobus.

Il comma 6 dell’art.172 C.d.S stabilisce che gli occupanti di minibus e di autobus (categorie internazionali M2 ed M3) devono essere assicurati con i sistemi di sicurezza di cui i veicoli stessi sono provvisti.  

L’obbligo di utilizzo dei dispositivi riguarda sia il conducente che tutti gli altri occupanti i posti anteriori e posteriori di questi veicoli quando sono seduti ed i veicoli stessi sono in movimento.

Come per gli autocarri, l’obbligo di utilizzazione dei dispositivi di ritenuta è limitato ai veicoli che ne sono effettivamente provvisti.

La nuova previsione non interferisce con le disposizioni che consentono il  trasporto in piedi di passeggeri sugli autobus i linea. Infatti, i passeggeri in piedi, presenti sugli autobus autorizzati anche per il trasporto di persone in piedi, non sono soggetti ad alcun obbligo di autotutela né debbono essere obbligati ad occupare posti a sedere eventualmente disponibili.

La norma va coordinata con quella del comma 8, lettera g) dell’art 172 C.d.S (vedi oltre punto 3) che esonera dall’uso delle cinture di sicurezza i passeggeri di veicoli adibiti al trasporto locale che circolano in zone urbane.

I passeggeri dei minibus e degli autobus, quando ricorrono le condizioni che rendono obbligatorio l’utilizzo delle cinture di sicurezza, devono essere informati dell’obbligo stesso mediante cartelli o pittogrammi apposti in modo ben visibile su ogni sedile. In aggiunta a tale previsione, per meglio garantire l’incolumità dei passeggeri, l’art 172 comma 7 C.d.S. stabilisce che la medesima informazione può essere data attraverso annunci fonici forniti dal conducente, dal bigliettaio o dalla persona designata come capogruppo ovvero con audiovisivi.

 
2.3 Impiego dei dispositivi di ritenuta per bambini sugli autobus.

I bambini di età non superiore a 3 anni possono essere trasportati sui minibus e sugli autobus di cui alle categorie internazionali M2 ed M3, senza necessità di adottare particolari accorgimenti.

I bambini di età superiore a 3 anni, invece, devono essere trasportati utilizzando i sistemi di ritenuta di cui l’autobus o il minibus è dotato e per i quali sia compatibile l’impiego da parte dei bambini stessi. Sull’argomento, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, con la nota che si allega (all.3), ha infatti precisato che l’uso dei dispositivi di sicurezza (cinture di sicurezza e/o sistemi di ritenuta per bambini) è obbligatorio per tutti gli occupanti di autobus o minibus che hanno età superiore a 3 anni.

Peraltro, secondo le disposizioni dell’art 172 comma 6, sui veicoli delle categorie M2 ed M3 citate, i sistemi di ritenuta per bambini devono essere usati, in alternativa ai dispositivi di sicurezza installati sui veicoli stessi, soltanto se sono effettivamente presenti al momento in cui avviene il controllo su strada.

Tale previsione riguarda, peraltro, soltanto i minori di peso inferiore a 36 Kg perché, secondo il Regolamento Comunitario richiamato al punto 2.4, l’utilizzazione dei dispositivi di ritenuta per bambini è limitata a tali soggetti.


cinture di sicurezza





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