1.2 Uso delle cinture di
sicurezza sugli autobus.
Il comma 6 dell’art.172 C.d.S
stabilisce che gli occupanti di minibus e di autobus (categorie internazionali
M2 ed M3) devono essere assicurati con i sistemi di sicurezza di cui i veicoli
stessi sono provvisti.
L’obbligo di utilizzo dei
dispositivi riguarda sia il conducente che tutti gli altri occupanti i posti
anteriori e posteriori di questi veicoli quando sono seduti ed i veicoli stessi
sono in movimento.
Come per gli autocarri, l’obbligo
di utilizzazione dei dispositivi di ritenuta è limitato ai veicoli che ne sono
effettivamente provvisti.
La nuova previsione non
interferisce con le disposizioni che consentono il trasporto in piedi di passeggeri sugli autobus
i linea. Infatti, i passeggeri in piedi, presenti sugli autobus autorizzati
anche per il trasporto di persone in piedi, non sono soggetti ad alcun obbligo
di autotutela né debbono essere obbligati ad occupare posti a sedere
eventualmente disponibili.
La norma va coordinata con quella
del comma 8, lettera g) dell’art 172 C.d.S (vedi oltre punto 3) che esonera
dall’uso delle cinture di sicurezza i passeggeri di veicoli adibiti al
trasporto locale che circolano in zone urbane.
I passeggeri dei minibus e degli
autobus, quando ricorrono le condizioni che rendono obbligatorio l’utilizzo
delle cinture di sicurezza, devono essere informati dell’obbligo stesso
mediante cartelli o pittogrammi apposti in modo ben visibile su ogni sedile. In
aggiunta a tale previsione, per meglio garantire l’incolumità dei passeggeri,
l’art 172 comma 7 C.d.S. stabilisce che la medesima informazione può essere
data attraverso annunci fonici forniti dal conducente, dal bigliettaio o dalla persona
designata come capogruppo ovvero con audiovisivi.
2.3 Impiego dei dispositivi di
ritenuta per bambini sugli autobus.
I bambini di età non superiore a
3 anni possono essere trasportati sui minibus e sugli autobus di cui alle
categorie internazionali M2 ed M3, senza necessità di adottare particolari
accorgimenti.
I bambini di età superiore a 3
anni, invece, devono essere trasportati utilizzando i sistemi di ritenuta di
cui l’autobus o il minibus è dotato e per i quali sia compatibile l’impiego da
parte dei bambini stessi. Sull’argomento, il Ministero delle infrastrutture e
dei trasporti, con la nota che si allega (all.3), ha infatti precisato che l’uso
dei dispositivi di sicurezza (cinture di sicurezza e/o sistemi di ritenuta per bambini)
è obbligatorio per tutti gli occupanti di autobus o minibus che hanno età superiore
a 3 anni.
Peraltro, secondo le disposizioni
dell’art 172 comma 6, sui veicoli delle categorie M2 ed M3 citate, i sistemi di
ritenuta per bambini devono essere usati, in alternativa ai dispositivi di
sicurezza installati sui veicoli stessi, soltanto se sono effettivamente
presenti al momento in cui avviene il controllo su strada.
Tale previsione riguarda,
peraltro, soltanto i minori di peso inferiore a 36 Kg perché, secondo il
Regolamento Comunitario richiamato al punto 2.4, l’utilizzazione dei dispositivi
di ritenuta per bambini è limitata a tali soggetti.