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LAVORI USURANTI

Con il messaggio INPS n. 22647 del 30 novembre 2011vengono forniti ulteriori chiarimenti sulle disposizioni in materia di accesso anticipato al pensionamento per gli addetti alle lavorazioni particolarmente faticose e pesanti (decreto n. 67/2011) ed in particolare sul riconoscimento del beneficio per quanti abbiano maturato tale requisito agevolato entro il 31 dicembre 2011.

Oggetto della nota n. 22647: Decreto interministeriale 20 settembre 2011, riguardante le modalità attuative del decreto legislativo n. 67 del 2011. Istruzioni in ordine alla trattazione delle domande di riconoscimento dello svolgimento di lavori particolarmente faticosi e pesanti presentate nel 2011, al fine di conseguire il beneficio pensionistico previsto per l’accesso alla pensione di anzianità.

La Gazzetta Ufficiale n. 276 del 26 novembre2011 ha pubblicato il decreto 20 settembre 2011 delMinistro del Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze, riguardante le disposizioni attuative del decreto legislativo 21 aprile 2011, n. 67, entrato in vigore il 26 maggio 2011, recante disposizioni in materia di accesso anticipato al pensionamentoper gli addetti alle lavorazioni particolarmente faticose e pesanti, come previsto dall’articolo 4 dello stesso decreto legislativo n. 67.

Con 
messaggi n. 12693 e n. 16762 del 25 agosto 2011 sono state illustrate le tipologie di lavori particolarmente faticosi e pesanti e il periodo minimo di svolgimento delle suddette lavorazioni richiesto ai fini del riconoscimento del beneficio pensionistico in questione; è stata altresì precisata lamisura del suddetto beneficio pensionistico sia per il periodo transitorio fino al 2013 che da tale anno in poi. Inoltre, con il citato messaggio n. 16762, sono state precisate le modalità di presentazione della domanda di riconoscimento dello svolgimento di lavori particolarmente faticosi e pesanti per coloro che hanno maturato o maturino i requisiti pensionistici agevolati entro il 31 dicembre 2011.

Nel fornire ulteriori chiarimenti interpretativi del decreto legislativo n. 67 del 2011, condivisi dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali con nota del 28/11/2011 (Prot. n. 4483) , si illustrano le modalità...


PERSONALE VIAGGIANTE

Per il 2015 i requisiti per conseguire la pensione di vecchiaia anticipata passano a 61 anni e 3 mesi per gli uomini e a 58 anni e 9 mesi per le donne.

Il recente regolamento di armonizzazione (il Dpr 157/2013) ha rivisto al rialzo, con effetto dal 1° gennaio 2014, i requisiti di accesso alla pensione di vecchiaia anche per il personale viaggiante addetto ai pubblici servizi di trasporto iscritti all’ex Fondo Autoferrotranvieri.

L’art. 4 del citato Dpr ha novellato l’articolo 3 del decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 414 e prevedendo che il personale viaggiante può ottenere la pensione di vecchiaia "al raggiungimento del requisito anagrafico ridotto di cinque anni rispetto a quello tempo per tempo in vigore nel regime generale obbligatorio”. 
Prima dell’armonizzazione l’età per il diritto alla pensione di vecchiaia di questi lavoratori era fissata a 60 anni per gli uomini e 55 per le donne e vedeva l'applicazione della finestra mobile annuale di cui alla legge 122/2010. Ora, alla luce dell’intervenuta modifica, il requisito anagrafico viene stabilito in misura ridotta di 5 anni rispetto a quello previsto in via generale e vengono meno le c.d. “finestre”.

In pratica nel 2015 i lavoratori potranno accedere alla pensione con 61 anni e 3 mesi di età, le donne con 58 anni e 9 mesi di età unitamente al perfezionamento di almeno 20 anni di contributi. La prestazione, inoltre, effetto della disapplicazione delle finestre, avrà decorrenza dal 1° giorno del mese successivo al perfezionamento dei requisiti anagrafici e contributivi. L'età per il collocamento in pensione, comprensive degli adeguamenti alla speranza di vita, sono indicate nella seguente tabella.

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I requisiti per la pensione sono ancora piu' agevolati in caso di perdita del titolo abilitante per inidoneità.  In particolare, secondo quanto precisato dalla Circolare inps 86/2014, si stabilisce che, ai fini della pensione di vecchiaia anticipata, per il personale viaggiante si applica la disciplina previgente in materia di diritto e decorrenza.
In particolare nel caso in cui il lavoratore, sottoposto a giudizio di idoneità, non abbia ottenuto il rinnovo del titolo abilitante allo svolgimento della specifica attività lavorativa da parte dell'Autorità competente l’età per la pensione di vecchiaia resta ferma a 60 anni e l’accesso al trattamento pensionistico è fissato in base alle c.d. “finestre” trimestrali  di cui alla legge n. 247 del 2007.

Occorre tenere presente che il lavoratore che non si sottopone volontariamente alla visita medica per il rinnovo del titolo abilitante non potrà accedere alla pensione di vecchiaia anticipata secondo le vecchie regole. In caso di perdita del titolo abilitante al compimento del 60° anno di età, inoltre, per espressa previsione di legge, non vanno applicati gli aumenti per aspettativa di vita.







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