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LAVORI USURANTI
Con
il messaggio
INPS n. 22647 del 30 novembre 2011vengono
forniti ulteriori chiarimenti sulle
disposizioni in materia di accesso
anticipato al pensionamento per gli
addetti alle lavorazioni particolarmente faticose e pesanti (decreto
n. 67/2011)
ed in particolare sul riconoscimento del
beneficio per quanti abbiano maturato tale requisito agevolato entro il 31
dicembre 2011.
Oggetto
della nota n. 22647: Decreto
interministeriale 20 settembre 2011,
riguardante le modalità attuative del decreto legislativo n.
67 del 2011.
Istruzioni in ordine alla trattazione delle domande di riconoscimento
dello
svolgimento di lavori particolarmente faticosi e pesanti presentate nel
2011,
al fine di conseguire il beneficio pensionistico previsto per
l’accesso alla
pensione di anzianità.
La
Gazzetta
Ufficiale n. 276 del 26 novembre2011 ha pubblicato il decreto 20
settembre
2011 delMinistro
del Lavoro e delle Politiche Sociali,
di concerto con il Ministro
dell’Economia e delle
Finanze,
riguardante
le disposizioni attuative del decreto
legislativo 21 aprile 2011, n. 67,
entrato in vigore il 26 maggio 2011, recante
disposizioni in materia di accesso
anticipato al
pensionamentoper
gli addetti
alle lavorazioni
particolarmente faticose e pesanti,
come previsto dall’articolo 4 dello stesso
decreto legislativo n. 67.
Con messaggi n. 12693 e n. 16762 del
25 agosto 2011 sono
state illustrate le tipologie
di lavori
particolarmente faticosi e pesanti e
il periodo
minimo di svolgimento
delle suddette lavorazioni
richiesto ai fini del riconoscimento del beneficio pensionistico in
questione;
è stata altresì precisata lamisura
del suddetto beneficio pensionistico sia
per il periodo transitorio fino al 2013 che
da tale anno in poi. Inoltre, con il citato messaggio n. 16762, sono
state
precisate le modalità
di presentazione della
domanda di
riconoscimento dello svolgimento di lavori particolarmente faticosi e
pesanti
per coloro che hanno
maturato o maturino i
requisiti pensionistici agevolati entro il 31 dicembre 2011.
Nel fornire
ulteriori
chiarimenti interpretativi del decreto legislativo n. 67 del 2011,
condivisi
dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali con nota del
28/11/2011 (Prot. n. 4483) ,
si illustrano le modalità...
PERSONALE VIAGGIANTE
Per il 2015 i requisiti
per conseguire la pensione di vecchiaia anticipata passano a 61 anni e 3 mesi
per gli uomini e a 58 anni e 9 mesi per le donne.
Il recente regolamento di armonizzazione (il Dpr 157/2013) ha
rivisto al rialzo, con effetto dal 1° gennaio 2014, i requisiti di accesso alla pensione di vecchiaia anche per il
personale viaggiante addetto ai pubblici servizi di trasporto iscritti all’ex Fondo
Autoferrotranvieri.
L’art. 4 del citato Dpr ha novellato
l’articolo 3 del decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 414 e prevedendo che il
personale viaggiante può ottenere la pensione di vecchiaia "al
raggiungimento del requisito anagrafico ridotto di cinque anni rispetto
a quello tempo per tempo in vigore nel regime generale obbligatorio”.
Prima dell’armonizzazione l’età per il
diritto alla pensione di vecchiaia di questi lavoratori era fissata a 60 anni
per gli uomini e 55 per le donne e vedeva l'applicazione della finestra mobile annuale di cui alla legge 122/2010.
Ora, alla luce dell’intervenuta modifica, il requisito anagrafico viene
stabilito in misura ridotta di 5 anni rispetto a quello previsto in via
generale e vengono meno le c.d. “finestre”.
In pratica nel
2015 i lavoratori potranno accedere alla pensione con 61 anni e 3 mesi di età, le donne con 58 anni e 9 mesi di età unitamente al
perfezionamento di almeno 20 anni di contributi. La prestazione, inoltre,
effetto della disapplicazione delle finestre, avrà decorrenza dal 1° giorno del
mese successivo al perfezionamento dei requisiti anagrafici e contributivi.
L'età per il collocamento in pensione, comprensive degli adeguamenti alla speranza di vita, sono indicate nella seguente tabella.

I requisiti per la pensione sono ancora piu' agevolati in caso di perdita
del titolo abilitante per inidoneità. In
particolare, secondo quanto precisato dalla Circolare inps 86/2014, si stabilisce che, ai
fini della pensione di vecchiaia anticipata, per il personale viaggiante si
applica la disciplina previgente in materia di diritto e decorrenza.
In particolare nel caso in cui il
lavoratore, sottoposto a giudizio di idoneità, non abbia ottenuto il rinnovo
del titolo abilitante allo svolgimento della specifica attività lavorativa da
parte dell'Autorità competente l’età per la pensione di vecchiaia resta
ferma a 60 anni e l’accesso al trattamento pensionistico è fissato in
base alle c.d. “finestre” trimestrali di cui alla legge n. 247 del 2007.
Occorre tenere presente che il lavoratore
che non si sottopone volontariamente alla visita medica per il rinnovo del
titolo abilitante non potrà accedere alla pensione di vecchiaia anticipata
secondo le vecchie regole. In caso di perdita del titolo abilitante al compimento
del 60° anno di età, inoltre, per espressa previsione di legge, non vanno
applicati gli aumenti per aspettativa di vita.
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