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LA NORMATIVA SPECIALE
IN MATERIA DI LAVORO DEGLI AUTOFERROTRANVIERI
Il rapporto di lavoro
degli autoferrotranvieri è regolato
dalla seguente normativa speciale:
il R.D. 8 gennaio 1931, n. 148, recante la disciplina giuridica del
personale delle ferrovie, tramvie e linee di navigazione interna in regime di
concessione e relativo regolamento all'allegato A), così detto Equo
trattamento, esteso con legge 24 maggio 1952, n. 628 al personale delle autolinee
urbane, e con legge 22 settembre 1960, n. 1054 al personale delle autolinee
extraurbane occupanti un numero di dipendenti superiore a 25 unità;
il R.D.L.19 ottobre 1923, n. 2328, recante disposizioni per la
formazione degli orari e dei turni di servizio del personale addetto ai servizi
pubblici di trasporto in concessione. Il R.D. è stato successivamente abrogato
dall'art. 104, D.P.R. 11 luglio 1980, n. 753. Peraltro, la Corte
costituzionale, con sentenza 12 novembre 1993 n. 400, ha dichiarato l'illegittimità
del citato art. 104, nella parte in cui dispone l'abrogazione dell'art. 17,
lett. c), R.D.L. 2328/1923, in tema di calcolo del lavoro effettivo;
la legge 14 febbraio 1958, n. 138, recante la disciplina dell'orario
di lavoro del personale degli autoservizi pubblici di linea extraurbani adibiti
al trasporto viaggiatori. Ai sensi di quanto previsto dall'art. 10, legge 14
febbraio 1974, n. 62, gli artt. 5, 7 e 8, la legge 138/1958 (durata servizio di
guida, riposo giornaliero e nastro lavorativo, riposo settimanale) non trovano
applicazione ai servizi di linea il cui percorso supera i 50 chilometri, nel
qual caso è applicabile il regolamento CE 15 marzo 2006, n. 561;
i regolamenti del Consiglio (CEE)
3821/85 e (CE) 2135/1998,
relativi all'apparecchio di controllo nel settore dei trasporti su strada;
la direttiva 2002/15/CE, concernente l'organizzazione dell'orario di
lavoro dei lavoratori mobili adibiti a servizi di autotrasporto, recepita con D.Lgs. 234/2007;
il D.Lgs. 8 aprile 2003, n. 66, emanato in Attuazione delle direttive 93/104/CE e 2000/34/CE
concernenti taluni aspetti dell'organizzazione dell'orario di lavoro;
il regolamento CE 15 marzo 2006, n. 561, relativo all'armonizzazione
di alcune disposizioni in materia sociale nel settore dei trasporti su strada
che modifica i regolamenti del Consiglio (CEE)
3821/85 e (CE) 2135/1998 ed abroga il regolamento
CEE 20 dicembre 1985, n. 3820, applicabile ai servizi di linea il cui
percorso supera i 50 chilometri, ai servizi fuori linea ed ai servizi di
noleggio autobus;
la legge 146/1990, modificata dalla legge 88/2000 in materia di disciplina del diritto di sciopero nei
servi pubblici essenziali. Nel settore del noleggio autobus con conducente,
tale legge ha trovato attuazione, limitatamente ai cosiddetti servizi regolari
specializzati (trasporto casa-scuola, casa-lavoro, ecc.).
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