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LA NORMATIVA SPECIALE 

IN MATERIA DI LAVORO DEGLI AUTOFERROTRANVIERI

Il rapporto di lavoro degli autoferrotranvieri è regolato 

dalla seguente normativa speciale:

il R.D. 8 gennaio 1931, n. 148, recante la disciplina giuridica del personale delle ferrovie, tramvie e linee di navigazione interna in regime di concessione e relativo regolamento all'allegato A), così detto Equo trattamento, esteso con legge 24 maggio 1952, n. 628 al personale delle autolinee urbane, e con legge 22 settembre 1960, n. 1054 al personale delle autolinee extraurbane occupanti un numero di dipendenti superiore a 25 unità;

il R.D.L.19 ottobre 1923, n. 2328, recante disposizioni per la formazione degli orari e dei turni di servizio del personale addetto ai servizi pubblici di trasporto in concessione. Il R.D. è stato successivamente abrogato dall'art. 104, D.P.R. 11 luglio 1980, n. 753. Peraltro, la Corte costituzionale, con sentenza 12 novembre 1993 n. 400, ha dichiarato l'illegittimità del citato art. 104, nella parte in cui dispone l'abrogazione dell'art. 17, lett. c), R.D.L. 2328/1923, in tema di calcolo del lavoro effettivo;

la legge 14 febbraio 1958, n. 138, recante la disciplina dell'orario di lavoro del personale degli autoservizi pubblici di linea extraurbani adibiti al trasporto viaggiatori. Ai sensi di quanto previsto dall'art. 10, legge 14 febbraio 1974, n. 62, gli artt. 5, 7 e 8, la legge 138/1958 (durata servizio di guida, riposo giornaliero e nastro lavorativo, riposo settimanale) non trovano applicazione ai servizi di linea il cui percorso supera i 50 chilometri, nel qual caso è applicabile il regolamento CE 15 marzo 2006, n. 561;

i regolamenti del Consiglio (CEE) 3821/85 e (CE) 2135/1998, relativi all'apparecchio di controllo nel settore dei trasporti su strada;

la direttiva 2002/15/CE, concernente l'organizzazione dell'orario di lavoro dei lavoratori mobili adibiti a servizi di autotrasporto, recepita con D.Lgs. 234/2007;

il D.Lgs. 8 aprile 2003, n. 66, emanato in Attuazione delle direttive 93/104/CE e 2000/34/CE concernenti taluni aspetti dell'organizzazione dell'orario di lavoro;

il regolamento CE 15 marzo 2006, n. 561, relativo all'armonizzazione di alcune disposizioni in materia sociale nel settore dei trasporti su strada che modifica i regolamenti del Consiglio (CEE) 3821/85 e (CE) 2135/1998 ed abroga il regolamento CEE 20 dicembre 1985, n. 3820, applicabile ai servizi di linea il cui percorso supera i 50 chilometri, ai servizi fuori linea ed ai servizi di noleggio autobus;

la legge 146/1990, modificata dalla legge 88/2000 in materia di disciplina del diritto di sciopero nei servi pubblici essenziali. Nel settore del noleggio autobus con conducente, tale legge ha trovato attuazione, limitatamente ai cosiddetti servizi regolari specializzati (trasporto casa-scuola, casa-lavoro, ecc.).






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